Il prestito tra coniugi è una tipologia di finanziamento sempre più diffusa, utile soprattutto per spese familiari e necessità improvvise. Ecco cos’è e come funziona.
Spesso si finisce per richiedere un prestito tra coniugi per risolvere le numerose richieste ed esigenze familiari. Alcuni degli esempi più comuni possono essere pagare le bollette o ristrutturare l’abitazione.
In generale possiamo dire che il prestito tra coniugi appartiene alla categoria dei prestiti tra privati. Proprio per questo motivo non c’è la necessità di richiedere la somma di denaro ad un ente finanziario o una banca. Nonostante questo però la legge tutela questa specifica tipologia di prestito tra coniugi, anche se vengono escluse alcune condizioni.
Come funziona il prestito tra coniugi
All’interno della sezione dei prestiti privati, nella parte dedicata al prestito tra coniugi, vengono elencate le diverse tipologie relative a questo finanziamento. Oltre ovviamente a tutte le particolarità dei casi specifici. In primo luogo però vediamo di capire come funziona il prestito tra coniugi.
In sostanza per poter richiedere questo particolare prestito bisogna tenere presente che le tutele normative e giuridiche rimangono solo in assenza di diritto di restituzione. Questo perché, secondo l’ordinamento giudiziario, il prestito tra coniugi non viene identificato come un finanziamento.
Fronteggiare le spese familiari
La maggior parte delle volte ci si affida ad un prestito tra coniugi proprio per risolvere delle emergenze familiari. Questo tipo di prestito è molto utile dal momento che, come abbiamo anticipato, la regola della restituzione della somma non è valida.
Questo a patto che le somme prestate, spese dal coniuge che ha ricevuto il prestito, vengano realmente utilizzate per la vita di famiglia. Di conseguenza queste spese rientreranno nel rapporto di matrimonio che, come da Codice Civile, impone ai coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia.
Ciascuno infatti deve aiutare, ovviamente in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Perciò questo significa che, anche in caso di separazione, non c’è l’obbligo di restituzione anche per prestiti precedenti alla separazione stessa. E’ quindi inutile perseguire la via giudiziaria, mentre è possibile conseguire un accordo su base volontaria.
Prestiti tra coniugi con accordo scritto o scrittura privata
Tutto ciò, tra l’altro, in caso di prestito tra coniugi non vieta al marito ed alla moglie di perfezionare un accordo scritto o una scrittura privata. Perciò, nel ricevere una somma di denaro, il coniuge si impegna alla restituzione in caso di separazione. In pratica, in tal caso, l’accordo scritto rappresenta in tutto e per tutto una forma di mutuo gratuito che è valida, che è efficace e che non incide su quelli che sono i diritti ed i doveri di marito e moglie uniti nel vincolo del matrimonio.
Prestiti tra coniugi in caso di separazione
In generale il prestito tra coniugi è definito come una modalità per sostenere la solidarietà familiare tra coniugi o parenti che siano. Tanto che secondo la legge questo atto rispecchia in pieno la riservatezza familiare.
Pertanto qualora un giorno dovesse avvenire una separazione, non sarà possibile richiedere indietro alcuna somma di denaro. Infatti la restituzione dovrà avvenire spontaneamente e senza alcun obbligo giudiziario.
Questa dicitura è valida a meno che, prima o dopo il matrimonio, uno dei coniugi non riconosca l’esistenza di un debito verso l’altro. In questo caso, qualora un giorno dovesse avvenire la separazione, la parte che ha ricevuto del denaro dovrà restituirlo obbligatoriamente.
Tutto ciò grazie all’accordo e alla presenza di un contratto di mutuo gratuito efficace. A sua volta questo non infrangerà gli articoli 143 e 160 del Codice Civile che riguardano i diritti e i doveri del matrimonio. Inoltre non influenza, in maniera rilevante, l’intendimento di separarsi.
Conclusioni
Perciò al momento del matrimonio, sia con rito cattolico che civile, è fondamentale fare la giusta scelta in merito ai beni posseduti. Bisognerà quindi scegliere per la comunione oppure per la costituzione della separazione dei beni. La legge infatti impone di fare una scelta, fermo restando che non si tratta di una scelta irrevocabile in quanto è sempre possibile andare a cambiare il regime patrimoniale scelto. In questo caso, anche se il matrimonio è stato già celebrato, marito e moglie possono recarsi da un notaio per stipulare la convenzione. Così potranno modificare il regime patrimoniale e quindi la contestuale annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/sono-d-accordo-accordo-asiatici-1238964/