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Direttore: Alessandro Plateroti

Insider trading: cosa significa e cosa comporta?

Trading online

Con questo termine inglese si definisce, in senso stretto, un reato. Scopriamo meglio di che cosa si tratta.

Con il termine insider trading si intende la compravendita di titoli di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, si trovano in possesso di informazioni riservate, non di pubblico dominio.

Tali informazioni, definite anche “privilegiate”, permettono ai soggetti che le utilizzano di avere una posizione privilegiata rispetto agli altri investitori dello stesso mercato. Per questo motivo, si parla anche di asimmetria informativa.

Insider trading: tipologie

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-3295556/

Esistono due tipi di negoziati che possono essere inclusi nella definizione “insider trading”.

Il primo riguarda la trattativa di titoli di un’azienda (azioni od opzioni) basata su informazioni materiali, non di pubblico dominio, da parte di soggetti sia interni, per questo definiti insider, che esterni all’azienda. Questa pratica è illegale in molti Paesi. Ad esempio, gli Stati Uniti la chiamano market abuse o abuso di informazioni privilegiate.

Il secondo tipo riguarda la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa, ma non basata su informazioni privilegiate. Questa pratica viene anche definita insider dealing ed è considerata legale. Tuttavia, molte legislazioni pongono vincoli informativi sulle trattative effettuate. In questo caso, le transazioni devono essere comunicate tempestivamente alla Consob in Italia.

Insider trading: normative e gestione del reato

L’Unione europea ha disciplinato la materia tramite la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003. Questa legge riguarda l’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, direttiva accolta nella legislazione italiana con le modifiche apportate al Testo unico sulla finanza (TUF).

In Italia, l’abuso di informazioni privilegiate è disciplinato dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58. In seguito, sono state integrate le indicazioni contenute nelle norme europee.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/business-uomo-d-affari-maschio-2879450/

L’articolo 184 del TUF recita che chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, venda o compia altre operazioni, direttamente od indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; o raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di una delle precedenti azioni, viene con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila a tre milioni di euro.

Inoltre, l’articolo 181 specifica altresì cosa si intende per informazioni privilegiate: “un’informazione di carattere preciso, che non è pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

La legislazione italiana accosta spesso l’insider trading all’aggiotaggio, conosciuto come manipolazione del mercato.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/ufficio-business-3295556/, https://pixabay.com/it/photos/business-uomo-d-affari-maschio-2879450/

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ultimo aggiornamento: 7 Aprile 2019 21:08

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