Direttore: Alessandro Plateroti

Il 6 ottobre il Ministero del Lavoro ha pubblicato un decreto che prevede l’aumento delle sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ammende e sanzioni sono state elevate del 15,9 %.

Con il Decreto Ministeriale n.111 del 20 settembre 2023 sull’incremento quinquennale delle sanzioni per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state aumentate del 15,9% le sanzioni e le ammende che possono essere applicate a tutte le violazioni commesse dopo il 6 ottobre 2023. Lo ha specificato anche l’Ispettorato del lavoro (INL) nella nota del 30 ottobre 2023 n.724.

Ambito di applicazione

Tale incremento delle sanzioni non deve essere applicato alle somme aggiuntive previste dall’art.14 del decreto legislativo n.81/2008 (relativo al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza) che devono essere versate per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’Ispettorato, d’accordo con l’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha specificato che, per rispettare il principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione deve trovare applicazione solamente alle violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2023, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’applicativo dell’ispettorato SMART è in corso di aggiornamento e di conseguenza gli importi dei verbali generati dal 1 luglio al 5 ottobre 2023 dovranno essere aggiornati.

Nella nota è inoltre contenuto un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell’arresto o dell’ammenda, con anche indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto Ministeriale n. 111/2023.

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sicurezza sul lavoro

La precedente normativa

La normativa previgente era dettata dalla legge n.215/2021 che già aveva previsto una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008).

La legge prevede inoltre un incremento del sistema dei controlli, conferendo maggiori poteri di controllo all’Ispettorato e al preposto.

Viene in particolare stabilito:

  • un procedimento semplificato per la sospensione dell’attività d’impresa: in caso di gravi violazioni la sospensione scatta al primo verbale e viene eliminata la recidiva.
  • una riduzione dal 20 al 10% dei lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, soglia oltre la quale scatta la sospensione temporanea dell’attività.
  • che per tutto il periodo di sospensione può essere impedito all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.
  • che l’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti ma anche provvedere su segnalazione di altre amministrazioni entro 7 giorni dal ricevimento del verbale. Inoltre, la sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali.
  • che il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione può essere punito o con l’arresto fino a 6 mesi, nei casi di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro oppure con l’arresto da 3 a 6 mesi con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nei casi di sospensione per lavoro irregolare.
  • che il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è obbligato a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi previdenziali dei lavoratori.

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ultimo aggiornamento: 24-11-2023


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