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La ricongiunzione contributiva è uno strumento che permette di riunire le diverse gestioni previdenziali in una sola e ottenere una pensione cumulativa. La ricongiunzione è regolata dalla legge 29/1979 e dalla legge 45/1990.
Possono fare richiesta di ricongiunzione i lavoratori autonomi, quelli appartenenti ai fondi esclusivi, ai fondi sostitutivi e i liberi professionisti. Per la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono necessari cinque anni di contribuzione nel FPLD; altrimenti valgono cinque anni di contribuzione in due o più gestioni come lavoratore dipendente.
La ricongiunzione in fondi diversi dal FPLD prevede come requisito la possibilità di ricongiungere solo nella gestione previdenziale in cui è iscritto all’atto della domanda; altrimenti deve dimostrare otto anni di contributi in gestione diversa da quella dell’iscrizione. Quest’ultima alternativa vale anche per i lavoratori autonomi, con cinque anni e non otto di contributi.
Dal 2010 tutte le istanze di ricongiunzione prevedono un pagamento da parte del richiedente. Non si tratta di una quota fissa, ma dipende da alcuni elementi quali il caso singolo, l’età del richiedente, gli anni di contributi maturati e i periodi presi in considerazione. In base a questi elementi si calcola un coefficiente detto coefficiente di riserva matematica, stabilito dal Ministero (esistono delle tabelle). Il coefficiente viene, poi, moltiplicato per la maggior quota di pensione che deriva dalla differenza tra il calcolo della pensione annua senza i periodi oggetto di ricongiunzione e il calcolo della pensione annua comprensivo di tali periodi. All’importo ottenuto si sottrae la somma dei contributi dell’altra gestione, alla data della domanda. A questo importo va sottratto il 50%. È possibile pagare in una soluzione unica, entro 60 giorni, o a rate.
La domanda deve essere fatta online, sul sito dell’INPS o tramite Contact Center. Una volta compilata e accettata, sarà l’INPS a calcolare e notificare il pagamento dovuto entro 180 giorni. È possibile far domanda una sola volta. Unica eccezione se il richiedente, dopo la domanda, può far valere un periodi di contribuzione di dieci anni, almeno cinque versati con costanza. Ancora, la seconda volta è possibile all’atto del pensionamento e nella gestione della prima domanda.
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