Direttore: Alessandro Plateroti

Molte imprese sono in preda ad una crisi di liquidità, per questo il Governo ha varato degli aiuti per i rapporti di fornitura. Vediamo di cosa si tratta.

La crisi di liquidità è una condizione che interessa ormai molte aziende e per contenere la crisi si è deciso di riscrivere i rapporti di fornitura. Si tratta infatti di una modifica relativa alla riduzione del pagamento per le forniture di beni o servizi già fatturati.

La scelta è stata fatta anche per venire incontro ai debitori, qualora una semplice dilazione non riesca a garantire una solidità economica futura. In ogni caso sono previsti tre casi di difficoltà che riguardano i rapporti di fornitura ovvero sconto, rinuncia o transazione.

Questi tre strumenti si configurano normalmente nelle trattative tra le parti interessate e devono essere gestiti sia dal punto di vista contabile che delle imposte dirette. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e come funzionano i tre casi.

Il caso dello sconto

Uno dei primi esiti delle trattative che riguardano i rapporti di fornitura può sicuramente essere lo sconto commerciale. Nella maggior parte dei casi questo sconto è incondizionato e determinato in misura forfettaria. Dal punto di vista contabile questa eventualità rappresenta per il creditore una riduzione dei ricavi dell’esercizio che devono essere contabilizzati.

In generale però lo sconto di natura commerciale è concordato quando si decide di vendere un bene, o prima della prestazione di un servizio. In alcuni casi però è possibile che lo sconto sui rapporti di fornitura può anche essere deciso e concordato in un secondo momento.

Invece per quello che riguarda l’Iva, si utilizza il concetto di accordo sopravvenuto tra le parti. Sempre rimanendo in argomento di imposte, e nello specifico quelle sui redditi, la riduzione rappresentata dallo sconto comporta minori ricavi per il fornitore e, ovviamente, minori costi per il committente.

Bisogna comunque ricordare che questa soluzione per i rapporti di fornitura è sicuramente la più semplice e gestibile.

La transazione nei rapporti di fornitura

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La seconda soluzione che riguarda i rapporti di fornitura è costituita dalla transazione, che però è valida solo nel caso in cui ci sia una lite sulla fornitura. Questa lite, che sia da comporre o da prevenire, potrebbe non essere percorribile in situazioni di crisi di liquidità dell’impresa, o debitore.

L’Agenzia delle Entrate però chiarisce, in tema di transazione sui rapporti di fornitura, che se la transazione si origina da una lite sulla fornitura l’onere non costituisce una perdita sui crediti. L’onere in generale deriva da una modifica che entrambe le parti fanno sull’accordo commerciale. In generale è conseguente ad una nuova determinazione del corrispettivo concordato in origine.

C’è però un’eccezione. Infatti se la transazione viene definita entro il medesimo esercizio in cui è stata registrata l’operazione, va eseguita una rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l’acquirente.

In ogni caso il periodo di competenza dei componenti derivanti dalla transazione dei rapporti di fornitura è quello di sottoscrizione dell’accordo. Questo perché non sono rilevanti i relativi flussi finanziari.

La rinuncia

Infine veniamo all’ultima possibilità che riguarda i rapporti di fornitura e facciamo riferimento alla rinuncia o remissione del debito. Questo atto, compiuto dal creditore, rappresenta la rinuncia giuridica al credito in capo al creditore e quindi un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali.

Va detto inoltre che questa indeducibilità dei rapporti di fornitura può essere superata ai fini Ires solo se verificata da ragioni di inconsistenza patrimoniale. Quindi, da un punto di vista patrimoniale, possiamo dire che il debitore determina l’inerenza dell’onere e quella di mantenere i rapporti con un cliente in vista della ripresa.

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ultimo aggiornamento: 09-05-2020


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