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Ci sono dei nuovi obblighi antiriciclaggio in vigore dal 2019. Quali sono? Ecco una semplice guida.

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 125 del 2019, che attua la V direttiva antiriciclaggio (n.843/2018 del 30 maggio 2018), ed è entrato in vigore a partire dal 10 novembre 2019.

Di conseguenza, dal 10 novembre 2019 ci sono dei nuovi obblighi antiriciclaggio che bisogna assolvere per legge. Questo perchè la Commissione Europea ha trovato incomplete il recepimento italiano della IV Direttiva Antiriciclaggio ( con il l D.Lgs n. 90/2017 e il D.Lgs n. 92/2017).

Per evitare la procedura d’infrazione subito avviata, quindi, l’Italia ha emanato il D.Lgs. n. 125/2019, che introduce 6 nuovi articoli che vanno a modificare ed integrare i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017 e il D.Lgs. n. 231/2007.

Ampliamento dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio vengono inclusi anche operatori non finanziari come:

  • Chi offre servizi di cambio valute tra valute virtuali e valute reali (l’Italia è il primo Paese europeo a farlo).
  • Coloro che offrono servizi di portafogli digitali.
  • Tutti gli operatori del mondo dell’arte (commercianti o intermediari) che effettuano operazioni singole dal valore pari o superiore a 10.000€.
Conto in Banca
Fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/euro-monete-valuta-denaro-giallo-1353420/

Le nuove misure di Verifica

Sono state inserite nuove possibilità per identificare anche la clientela di tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio con procedure di identificazione elettronica regolamentate dall’Agenzia Italiana per il Digitale.

Per quanto riguarda le misure di verifica in campi specifici, gli operatori bancari e gli operatori finanziari dovranno adottare nuove e più efficaci misure di verifica:

  • Per controllare i clienti che operano con Paesi ad alto rischio dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
  • Nel caso di operazioni che vedano Paesi Terzi ad alto rischio o in presenza di rapporti di corrispondenza che includano esecuzione di pagamenti ad enti bancari, creditizi o finanziari di questi paesi terzi.
  • Per operazioni che riguardano petrolio, armi, metalli preziosi, tabacco e derivati, manufatti culturali e/o beni mobili di importanza archeologica, culturale, storica, religiosa, beni di raro valore scientifico, avorio e specie protette.

Oltretutto, dal 3 luglio 2020 il MEF ha istituito il Registro dei Titolari Effettivi, dove gli amministratori delle società di capitali, enti e trust dovranno comunicare il nominativo o i nominativi dei titolari effettivi delle entità stesse, pena diverse sanzioni.

Ampliamento Vigilanza nei gruppi finanziari e bancari

Infine, per quanto riguarda diversi gruppi di operazioni finanziarie (finanziari, bancari, di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, assicurativi) e in tutte le società a loro collegate dovranno cambiare le modalità di approccio a migliorarle dal punto di vista dell’antiriciclaggio e dell’evitare il finanziamento al terrorismo.

In gruppi societari internazionali di origine Italiana, in breve, la capogruppo italiana dovrà assicurarsi che tutte le altre aziende seguano le direttiva nazionali e condividano tutte le informazioni.

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ultimo aggiornamento: 18-12-2019


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