
Dimissioni tacite dopo 15 giorni di assenza ingiustificata (www.economiafinanzaonline.it)
Negli ultimi mesi, il panorama normativo italiano relativo alle assenze dai luoghi di lavoro ha subito un significativo mutamento.
Il Ministero del Lavoro ha recentemente sottolineato, attraverso un documento ufficiale, che l’articolo 19 della legge 203/2024 ha introdotto modifiche sostanziali all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015. Queste novità si concentrano in particolare sulla questione delle dimissioni implicite a seguito di assenze ingiustificate superiori a 15 giorni. Questo cambiamento normativo ha sollevato un acceso dibattito tra esperti del settore e ha evidenziato la necessità per i lavoratori di essere informati e pronti a difendersi in caso di situazioni problematiche.
La nuova disposizione introduce il concetto di “dimissioni tacite”, che si applica quando un lavoratore si assenta dal lavoro senza giustificazione per un periodo che supera i 15 giorni. In tal caso, il datore di lavoro ha la facoltà di inviare una segnalazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, avviando un processo di verifica. È importante notare che, sebbene il rapporto di lavoro si consideri risolto per volontà del lavoratore, la cessazione non avviene automaticamente; è l’azienda a dover riconoscere il comportamento del dipendente come una volontà di risoluzione del contratto. In assenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che stabilisca termini diversi, il limite di 15 giorni rimane il parametro di riferimento, ma se un CCNL prevede un periodo di assenza più lungo, sarà tale disposizione a prevalere.
Il ruolo del contratto collettivo
Un aspetto cruciale da tenere in considerazione è che diversi contratti collettivi possono prevedere soglie di assenza diverse per giustificare il licenziamento, sia per giusta causa che per giustificato motivo soggettivo. In tali circostanze, la cessazione del rapporto di lavoro avviene non per dimissioni implicite, ma attraverso una procedura disciplinare specificata dall’articolo 7 della legge n. 300/1970, comunemente nota come Statuto dei Lavoratori. È quindi fondamentale che i lavoratori conoscano le previsioni del proprio CCNL, poiché queste possono fornire un’importante protezione.
Un’altra questione significativa emersa dalla nuova normativa è la relazione tra le dimissioni tacite e quelle per giusta causa. Qualora un lavoratore presenti una dimissione per giusta causa tramite un canale telematico, questa può avere la precedenza rispetto alle dimissioni implicite, sempre che il lavoratore riesca a dimostrare la validità della propria comunicazione. L’INPS, nella circolare n. 163/2003, ha chiarito che per le dimissioni per giusta causa è necessaria un’adeguata documentazione, che consente anche l’accesso all’indennità di disoccupazione (NASpI).

La legge prevede anche delle deroghe alla risoluzione per dimissioni implicite. Se un lavoratore può dimostrare di non aver potuto giustificare la propria assenza a causa di forza maggiore, come ad esempio un ricovero ospedaliero, o per impedimenti riconducibili al datore di lavoro, allora è possibile evitare la cessazione del contratto. In questi casi, il dipendente deve fornire prove concrete della propria impossibilità a comunicare l’assenza. Se l’Ispettorato riconosce l’infondatezza della segnalazione del datore di lavoro, quest’ultimo potrebbe essere ritenuto responsabile per dichiarazioni false, con possibili conseguenze anche di natura penale.
Il nuovo quadro normativo rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui vengono gestite le assenze dai luoghi di lavoro in Italia. È essenziale che i lavoratori siano informati delle loro tutele e diritti, nonché delle possibili conseguenze delle loro azioni. Conoscere le normative e le disposizioni contrattuali è fondamentale per poter affrontare eventuali problematiche e garantire una difesa adeguata in caso di contenziosi con i datori di lavoro. In un contesto lavorativo in continua evoluzione, il saper navigare tra diritti e doveri diventa sempre più cruciale per tutelare la propria posizione lavorativa.