Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/ragazza-occhiali-scopa-pulizia-1531575/
In Italia, con il termine lavoro domestico si indica una tipologia di lavoro dipendente prestata in modo diretto ed esclusivo al soddisfacimento delle esigenze domestiche e famigliari.
Data la sua attività all’interno di una famiglia, il lavoratore domestico è sempre inquadrato da una normativa diversa. La legge del 2 aprile 1958, n. 339 indica “addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S’intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche”.
Il lavoratore domestico ha diritti e doveri stabiliti dalla legge e dai CCNL di riferimento. Il/la colf ha diritto a ferie, ai TFR, alla tutela del posto in caso di malattia, infortunio e maternità. In alcuni casi, ha altresì diritto a trattamenti assistenziali a carico dello Stato, come ad esempio l’assegno per il nucleo famigliare, per la maternità e per la disoccupazione, a patto che sia stata comunicata la su assunzione e che il lavoratore sia in regola.
Per questo lavoro non sono previsti l’applicazione della normativa sui licenziamenti, il diritto di alcuni trattamenti assistenziali e l’obbligo di prospetto paga.
Questa categoria di lavoratori svolge le sue attività in ambienti domestici, entrando in contatto con bambini, alimenti, animali e altro. Pertanto, prima di iniziare a lavorare, i colf devono presentare al datore di lavoro un certificato medico dell’ASL che dichiara l’assenza di malattie contagiose. Inoltre, se il lavoratore è minore di 18 anni, è necessaria anche l’idoneità al lavoro. Le visite sono annuali.
Se un/a colf prestasse lavoro senza visita medica e sia maggiorenne, sia il lavoratore che il datore di lavoro verrebbero puniti con una sanzione amministrativa pari a circa 200 Euro. Invece, se si tratta di una persona minorenne, la sanzione diventa penale: il datore di lavoro rischia l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a circa 5.000 Euro.
Se un lavoratore domestico non risultasse in regola, la sanzione va da 1.500 a 12.000 Euro, con una maggiorazione di 150 Euro per ogni giorno di lavoro in nero. Inoltre,si aggiungono altre sanzioni dovute all’inosservanze relative all’assunzione e alla cessazione del rapporto.
Come menzionato, il rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16 febbraio 2007.
Per assumere un/a colf, è necessario:
È possibile comunicare l’assunzione dei colf e le altre attività correlate tramite centralino dell’Inps, procedura online sul sito dell’ente o attraverso modulo cartaceo con consegna a mano.
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