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Nel Decreto Legge 23 emanato dal Governo troviamo la possibilità di effettuare i versamenti, relativi alle fatture elettroniche, per bolli inferiori a 250 euro, a luglio. Ecco tutte le novità.

L’imposta per il bollo delle fatture elettroniche normalmente scade, e deve essere pagata, verso la fine del mese di aprile. In sostanza riguarda un versamento relativo a tutte le fatture emesse nel primo trimestre dell’anno solare. Però, nel caso in cui l’importo fosse inferiore a 250 euro, il pagamento può essere posticipato.

In questa situazione si può fare appello all’articolo 26 del Decreto Legge 23. Infatti questa particolare normativa riconosce la possibilità di far slittare il pagamento alla fine di luglio.

In generale però il pagamento relativo alle fatture elettroniche non rientra tra le deroghe e le sospensioni dei versamenti previsti dai decreti per l’emergenza Coronavirus. Inoltre anche Decreto Liquidità non contiene alcuna sospensione, nemmeno per gli adempimenti tributari da cui deriva l’imposta, ovvero l’emissione di fatture elettroniche assoggettate al bollo.

Scadenze ordinarie e fatture elettroniche

Per quanto riguarda le scadenze ordinarie tutte le fatture, con un ammontare superiore a 77,47 euro e senza applicazione dell’IVA, sono soggette al pagamento del bollo.

Quest’ultimo è normalmente riportato nel tracciato XML, ovvero una specifica annotazione che riguarda il pagamento delle imposte. In ogni caso i termini relativi ai pagamenti ordinari scadono il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare. Questo vale per tutte le fatture elettroniche che sono state emesse nello stesso periodo.

Calcolatrice e fatture elettroniche
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Le novità sulle fatture elettroniche

Normalmente è l’Agenzia delle Entrate a comunicare il valore dell’imposta che deve essere versata, sulla base dei dati riportati sulle fatture elettroniche già inviate.

Questo metodo però cambierà con l’evoluzione del tracciato XML, facoltativa dal 4 maggio ma obbligatoria dal 1° ottobre. Perciò non sarà più necessario indicare l’ammontare dell’imposta per ogni fattura, visto che l’importo è sempre pari a 2 euro.

In ogni caso, come abbiamo anticipato, con le nuove modifiche sono stati modificati i termini di scadenza per il versamento di fatture elettroniche, ma con limitazioni ai primi due trimestri dell’anno solare.

Questa modifica però è valida solo per fatture con un importo inferiore ai 250 euro e l’eventuale cambiamento dei parametri di versamento va determinato solo con il superamento della soglia.

Perciò si può versare il bollo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno solare entro il 20 luglio, data di scadenza del pagamento del secondo trimestre. Ma solo se e quando l’ammontare non sia superiore ai 250 euro.

Invece se il totale dovuto per primo e secondo trimestre risulta complessivamente di importo inferiore ai 250 euro, il bollo può essere versato, in un’unica soluzione, entro il 20 ottobre. In pratica in concomitanza con il versamento del terzo trimestre.

I versamenti del secondo trimestre

Come si può immaginare anche tutto quello che è dovuto per il secondo trimestre dovrà essere versato alla normale scadenza del 20 luglio, ma solo se l’importo supera i 250 euro. Infatti in questo caso non ci sono variazioni sugli importi dovuti per le fatture di ciascun trimestre.

In questo caso il pagamento sarà effettuato con cadenza trimestrale, e quindi il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Quindi la possibilità di far slittare i versamenti riguarda solo ed esclusivamente l’imposta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno solare.

Restano invece fisse le scadenze ordinarie del 20 ottobre e del 20 gennaio dell’anno successivo per i versamenti relativi a terzo e quarto trimestre.

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ultimo aggiornamento: 04-05-2020


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