Direttore: Alessandro Plateroti

Con una circolare del 27 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le regole per rideterminare il valore delle cripto-attività e per il versamento dell’imposta sostitutiva.

Nella Legge di Bilancio 2023, all’art.1 dal comma 126 al comma 147, sono contenute le nuove regole relative alla fiscalità delle valute digitali, che andranno a sostituire le precedenti norme. La disciplina previgente equiparava le criptovalute alle valute estere, applicando quindi un sistema di tassazione che le vedeva inquadrate nella categoria dei Redditi Diversi.

Una delle novità principali è la previsione di una sanatoria che consentirà di regolarizzare le cripto-attività avviate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme. È prevista una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate, per ciascun anno in cui non sono state dichiarate.

La nuova disciplina legislativa

Nella Legge di Bilancio è previsto che dal 2024 si realizzerà materia imponibile quando, dopo aver ceduto cripto-attività in cambio di un corrispettivo in moneta fiat, ovvero una moneta nazionale il cui andamento non sia legato al prezzo di una materia prima come oro e argento, si andrà a determinare una plusvalenza di almeno 2000 euro. Tale plusvalenza dovrà essere annoverata tra i Redditi Diversi e gli verrà applicata l’imposta sostitutiva pari al 26%.

Nel caso in cui invece la cripto-attività venga permutata con un’altra cripto-attività non si andrà a generare materia imponibile.

Per calcolare la plusvalenza bisogna fare la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto. La norma specifica che tale costo o valore deve essere documentato dal contribuente facendo riferimento ad elementi certi e precisi. In caso contrario si presumerà che il costo sia pari a zero.

Le altre novità

Per determinare le imposte dovute, in base alla Legge di Bilancio la base imponibile sarà costituita dalla somma delle singole plusvalenze prodotte durante il periodo d’imposta, che di norma coincide con l’anno solare.

Nella base imponibile verrà poi tenuto conto anche delle minusvalenze prodotte durante l’anno. Quindi, anche se la somma di tutte le plusvalenze prodotte nel corso dell’anno solare dovesse eccedere i 2000 euro, se nel medesimo anno sono state prodotte minusvalenze tali da scendere sotto tale soglia, non dovrà essere pagata nessuna imposta.

Sempre facendo riferimento alle minusvalenze, è stata prevista la possibilità di portarle in deduzione negli anni successivi. In particolare, se nel periodo d’imposta vengono generate minusvalenze per un ammontare superiore a 2000 euro, tale eccedenza viene riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Altra novità introdotta con la Legge di Bilancio riguarda l’emersione e la sanatoria relativa a cripto-attività non dichiarate detenute negli anni precedenti l’entrata in vigore della legge medesima.

I contribuenti che non hanno indicato nella relazione dei redditi annuale le cripto-attività possedute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, hanno la facoltà di presentare istanza di emersione tramite un modello che verrà approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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L’affrancamento del valore delle proprie cripto-attività

Se non si possiedono gli elementi certi e precisi, necessari per dimostrare il costo o valore di acquisto delle proprie cripto-attività, l’attuale disciplina ha previsto che il Fisco possa offrire la possibilità di affrancare il valore di tali attività, attraverso il pagamento di un’aliquota pari al 14% del valore delle cripto-attività possedute alla date del 31 dicembre 2022.

Tale importo può essere suddiviso il 3 rate annuali. La prima doveva essere pagata entro il 30 giugno 2023, sulle successive saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Nell’ipotesi in cui invece sia possibile individuare in maniera certa il costo o il valore di acquisto d’acquisto passati si possono verificare due casi distinti: un primo caso in cui le cripto-attività sono state solo detenute senza averci generato redditi; un secondo caso in cui invece sono stati anche prodotti redditi.

Per perfezionale l’affrancamento è necessario versare l’imposta sostitutiva del 14% entro la data del 15 novembre 2023.

Cosa fare per regolarizzare la propria posizione

La Legge di Bilancio prevede inoltre che, nel caso in cui non siano stati realizzati proventi alla data del 31 dicembre 2022, è consentito regolarizzare la propria posizione indicando le attività possedute al termine di ciascun periodo d’imposta. Sarà necessario versare una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate, per ciascun anno in cui non siano state dichiarate.

Nel caso in cui invece si detenevano cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 e le stesse avevano generato profitti, si potrà regolarizzare la propria posizione tramite la presentazione del modello summenzionato e pagando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività possedute al termine di ciascun anno o al momento di realizzo, oltre che un ulteriore somma pari allo 0.5% del predetto valore, a titolo di interessi e sanzione, per ciascun anno.

Di conseguenza la Legge di Bilancio 2023 mette il contribuente di fronte ad una scelta: se non possiede elementi certi per la determinazione del costo o valore di acquisto della propria cripto-attività, potrà regolarizzare la propria posizione versando il 14% del loro valore alla data del 1 gennaio 2023. Se dispone invece di tale documentazione potrà pagare lo 0,5% del valore per ciascun anno, più un eventuale 3,5% dello stesso valore in caso di generazione di reddito.

Dopo aver così dichiarato le proprie attività, queste saranno poi soggette ad imposta di bollo ed esattamente come accade per gli strumenti finanziari verrà applicata un’aliquota dello 0,2% del loro valore a fine anno.

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ultimo aggiornamento: 14-11-2023


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