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Le compensazioni per i crediti d’imposta, e quindi per l’Iva, non sono più punibili con sanzioni al 30%, anche quando non sono presenti i visti di conformità sulle dichiarazioni. Infatti la violazione è puramente formale e non pregiudica in alcun modo l’esercizio delle azioni di controllo e sulla determinazione della base imponibile.
La decisione ha modificato la prassi che voleva l’utilizzo del visto di conformità, per la compensazione del credito Iva per importi superiori a 10 mila euro. Vediamo quindi perché le sanzioni sono illegittime e come cambierà la richiesta di compensazioni.
Poniamo il caso in cui un contribuente utilizzi in compensazione per i crediti d’imposta Iva, di importo superiore alla soglia rilevante e in assenza del visto di conformità. La diretta conseguenza è l’invio di un atto per il recupero crediti dall’Agenzia delle Entrate, insieme con una sanzione pari al 30% del credito. A questo punto il contribuente può impugnare l’atto di recupero, sostenendo la sua illegittimità.
Questo perché non è possibile equiparare l’omesso il tardivo versamento di un tributo, all’utilizzo in compensazione per i crediti d’imposta realmente esistenti. Questo vale anche quando non si applica il visto di conformità. In ogni caso però l’esito è stato positivo e ha visto il ricorso del contribuente accolto, con l’annullamento della sanzione, in linea con le modifiche portate avanti dalla Corte di Cassazione.
La decisione della orte di Cassazione si basa sul fatto che, per configurare una violazione formale occorre la contemporanea esistenza di due presupposti fondamentali, ovvero:
Perciò le funzioni del visto di conformità sono quelle di assicurare un controllo anticipato sull’esistenza e la spettanza dei crediti d’imposta compensabile, mediante l’attribuzione della verifica di un professionista. L’inosservanza di questo adempimento è idonea per pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo citate prima.
Inoltre può incidere in modo negativo sulla base imponibile e sul versamento del tributo. Questo perché viene accertata l’esistenza dei crediti d’imposta Iva e quindi del diritto alla compensazione. Quindi possiamo dire che la mancata apposizione del visto si risolve in un’infrazione formale, che non determina il venir meno di tale diritto.
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