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Si tratta dell’Assegno per il Nucleo Famigliare e viene erogato dall’Inps. Scopriamo qualche informazione in più!

L’Assegno per il Nucleo Famigliare, noto altresì comeANF, è una prestazione economica erogata dall’Inps e diretta ai nuclei famigliari di alcune categorie di lavoratori.

Tale sussidio è previsto in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito. L’assegno cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse, a seconda della tipologia famigliare. Per alcuni nuclei, sono previsti importi più favorevoli, ad esempio per le famiglie composte da un genitore solo o con membri disabili.

Gli importi vengono pubblicati annualmente dall’Inps in tabelle valide dall’1 luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.

Chi può richiedere l’ANF?

Il riconoscimento di tale assegno avviene tenendo conto della tipologia di nucleo famigliare, del numero di componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. Spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite
  • tutti i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/affetto-beach-genitori-bambino-1866868/

Per quanto riguarda il reddito, bisogna prendere in considerazione per la concessione dell’assegno quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a 1.032,91 Euro prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

ANF: a quanto ammonta?

Il diritto all’Assegno per il Nucleo Famigliare decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio nascita di figli o matrimonio).

È il datore di lavoro a pagare l’assegno, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, al momento del pagamento della retribuzione. Invece, l’ANF è pagato direttamente dall’Inps se il richiedente è un addetto ai servizi domestici, è iscritto alla Gestione Separata,è un operaio agricolo dipendente a tempo determinato, è un lavoratore di ditte cessate o fallite, è beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso. Ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile. Invece, resta valido per i figli affidati o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio con assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

Come fare domanda per l’ANF?

Fonte foto: https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia/

Dall’1 aprile 2019, i dipendenti privati di aziende non agricole devono presentare la domanda direttamente sul sito dell’Inps. Invece, in caso di lavoratori agricoli a tempo indeterminato, la richiesta deve essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF/DIP (SR16).

In caso di lavoratori di ditte cessate o fallite, la domanda telematica deve essere presentata direttamente all’Inps. In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati o si può contattare il numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile.

La domanda per l’ANF deve essere correlata della necessaria documentazione nel caso in cui venga richiesta l’inclusione di determinati famigliari nel nucleo, nei casi di possibile duplicazione del pagamento e per applicare l’aumento dei livelli reddituali.

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ultimo aggiornamento: 28-04-2019


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