I fondi di solidarietà sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148. Quali strumenti forniscono, e chi può richiederli?
Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Tale fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.
I fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
A chi è rivolto il Fondo d’Integrazione Salariale?
Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Tali dipendenti non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e appartengono a settori senza accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) o ridotta, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
Il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, anche per gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Invece l’assegno ordinario, in aggiunta all’assegno di solidarietà, viene erogato per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti.
Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante. Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Non spettano ai lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Sono esclusi anche i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Quanto dura e a quanto ammonta il FIS?
L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Invece, l’assegno ordinario può essere concesso fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Per ciascuna unità produttiva, i due trattamenti non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
La misura della prestazione è dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.
Per ottenere il Fondo d’Integrazione Salariale, è necessario avere un’anzianità di almeno 90 giorni giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per cui è stata presentata la domanda.
I datori di lavoro devono presentare domanda entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La domanda non può comunque essere inviata prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione.
La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate dal datore di lavoro online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
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