Anche i neopapà hanno l’obbligo di congedarsi dal lavoro per assistere i propri figli: scopriamo come funziona questo congedo dell’Inps.
L’articolo 4, comma 24, lettera A della legge 28 giugno 2012 n°92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, per il padre lavoratore dipendente. Tale misura vale anche per figli adottivi e affidatari e bisogna usufruirne entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Per quanto riguarda l’anno solare 2019, l’articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2018 n° 145, ossia la legge di bilancio 2019, i giorni di congedo obbligatorio sono stati aumentati a cinque. La stessa legge ha inoltre confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
Congedo di paternità: chi può usufruirne?
Tale misura è rivolta ai padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione/affidamento, avvenuti dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2019.
Congedo di paternità: tempistiche e indennità
È possibile fruire del congedo di paternità obbligatorio durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale di cinque mesi già menzionato. Questo diritto è autonomo, pertanto si aggiunge a quella della madre. Ciò significa che spetta in ogni caso, indipendentemente dal congedo di maternità.
Al padre lavoratore dipendente spettano cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche non in via continuativa, per gli eventi di parto, adozione o affidamento.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% della sua retribuzione.
Congedo di paternità: quando e come fare domanda
Il lavoratore deve comunicare almeno 15 giorni prima al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo. Se richiesti in concomitanza del parto, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
In caso di pagamento a conguaglio, la comunicazione deve pervenire in forma scritta al datore di lavoro. Invece, in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda viene presentata online sul sito ufficiale. In alternativa, è possibile recarsi agli enti di patronato intermediari o contattare il numero 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile.
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