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Si tratta di un modulo utilizzato in Italia per la dichiarazione dei redditi. Scopriamo cos’è, le modalità di presentazione e quali sono i documenti necessari.

Il modello 730 fu introdotto nel 1993, con un progetto di semplificazione proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: pertanto, tale documento sostituì il modello 740 semplificato.

L’obiettivo di questo documento è provvedere al rimborso delle imposte a favore dei dipendenti o pensionati da parte del sostituto di imposta. Pertanto, il contribuente non deve fare calcoli e riceve il rimborso dell’imposta, in caso di prestazione a credito, direttamente sulla busta paga o nella rata di pensione. Allo stesso modo, in caso di presentazione a debito, verranno trattenute delle somme.

Nel 2014 è stata introdotta la possibilità di presentare il 730 anche senza sostituto di imposta. Pertanto, il contribuente deve versare le imposte tramite F24 in caso di presentazione a debito, oppure riceve un rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate in caso di presentazione a credito. Sempre nello stesso anno è stato introdotto il 730 precompilato, che il contribuente può compilare e spedire online all’Agenzia delle Entrate senza far ricorso a intermediari.

Modello 730: chi deve compilarlo?

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Tale documento è riservato a chi, l’anno precedente, ha percepito:

  • redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati (borse di studio, assegno dell’ex coniuge, ecc.);
  • tutti i redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo senza partita Iva;
  • alcuni redditi a tassazione separata.

Modello 730: come si presenta?

Il 730 deve essere presentato:

  • al proprio datore di lavoro o all’ente pensionistico, se hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate la propria disponibilità alla raccolta e all’invio online dei moduli;
  • a un CAF;
  • a un professionista (ragioniere, perito commerciale) abilitato dal 2006;
  • personalmente, inviandolo online all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730: documenti necessari

Per presentare la domanda di dichiarazione dei redditi, è necessario allegare una serie di documenti, quali:

  • la Certificazione Unica, rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
  • fatture, ricevute e scontrini di farmaci da banco che attestino le spese dell’anno precedente;
  • altra documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese deducibili o detraibili;
  • ricevuta dei bonifici di pagamento di opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio;
  • attestati di versamento degli acconti d’imposta del contribuente;
  • ultima dichiarazione presentata, se era evidenziata un’eccedenza di imposta.

Il modello 730 precompilato

Come già menzionato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello già compilato. Il contribuente dovrà solamente accedere online al sito ufficiale, verificare i dati inseriti e accettare la propria dichiarazione. In caso di errori o mancanze, si potrà modificarli o correggerli.

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L’Agenzia delle Entrate raccoglie le informazioni per precompilare la dichiarazione da diverse fonti, per esempio dall’anagrafe tributaria, dalla banca o dalle strutture sanitarie.

Per accedere alla propria area personale, basta collegarsi al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate attraverso pin e password, credenziali SPID o attraverso la propria Carta Nazionale dei Servizi. È possibile accedere anche attraverso il portale dell’Inps, utilizzando il proprio codice fiscale e il pin rilasciato dall’ente stesso.

Modello 730 del 2019: tempistiche

Il modello 730 precompilato è online dal 15 aprile 2019. Tuttavia, è possibile modificarlo solamente dal 2 maggio 2019. Infine, il documento definitivo dovrà essere spedito entro e non oltre il 23 luglio 2019.

Successivamente, circa 60 giorni dopo la data di invio della dichiarazione, il contribuente potrà trovare l’accredito o il decurtamento della cifra dovuta sullo stipendio.

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ultimo aggiornamento: 06-05-2019


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