Cambia il meccanismo di valutazione per i beneficiari dell’Iscro: contributo fino a 800 per sei mesi alle partite Iva che hanno perso il lavoro.
L’Iscro, acronimo identificativo di Indennità straordinaria di continuità reddituale operativa, è definibile come una sorta di cassa integrazione per i lavoratori autonomi (professionisti e piccole partite Iva) che si trovano senza lavoro. Con la Legge di Bilancio 2024 l’Iscro, introdotta durante la pandemia, diventerà un bonus strutturale dedicato a professionisti e piccoli imprenditori che hanno subito una contrazione del reddito.
Cosa cambia?
Il contributo risulta variabile tra i 250 e gli 800 euro e viene calcolato in base al reddito dichiarato, che deve rimanere sotto la soglia dei 12 000 euro annui (soglia innalzata nella Legge di Bilancio, rispetto gli attuali 8.145 euro per aumentarne i beneficiari). Viene erogato dall’Istituto di previdenza in un periodo massimo di sei mesi. Dal punto di vista fiscale, l’indennizzo verrà compreso nel calcolo del reddito (ad oggi escluso).
I richiedenti dovranno dimostrare di aver subito una perdita di almeno il 70% del fatturato rispetto i due anni precedenti, mentre fino ad ora era necessario aver conseguito (nell’anno precedente alla richiesta del contributo) un reddito derivato da lavoro autonomo inferiore al 50% della media dei redditi prodotti nei tre anni precedenti.
L’indennità verrà erogata a partire da gennaio 2024 tramite un contributo dello 0,35% sui redditi da lavoratore autonomo. La relazione tecnica stima che nel primo anno di applicazione saranno oltre 4.500 le partite Iva a richiedere il contributo.
Requisiti per la richiesta dell’Iscro
I lavoratori autonomi in possesso dei requisiti descritti dalla circolare Inps del 30 giugno 2021, n. 94 possono fare domanda dell’Iscro tramite l’Istituto di previdenza. Qualora non si raggiungessero più i requisiti, il diritto al contributo andrebbe a decadere. Se nel corso dei sei mesi di incasso del beneficio si dovesse chiudere la partita Iva, lo Stato procederà a recuperare le mensilità eventualmente erogate dopo la chiusura e con la cessazione della distribuzione.
Tra i requisiti principali risultano:
- Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto
- Non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda
- Non percepire il Reddito di Cittadinanza (dal prossimo anno Reddito di inclusione)
- Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
- Alla data di presentazione della domanda, essere titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.