La legge n. 122/2022 di conversione del decreto Semplificazioni apporta delle modifiche alle modalità di versamento del bollo per la fattura elettronica, permettendo l’effettuazione di pagamenti cumulativi fino a 5 mila euro, senza incorrere in sanzioni e/o interessi. Ecco tutte le novità che saranno messe in atto a partire dal 1° gennaio 2023.
Il decreto Semplificazioni apporta delle modifiche per quel che concerne il pagamento di bollo da 2 euro previsto per le fatture elettroniche esenti, escluse o non imponibili ai fini IVA, che hanno un importo superiore a 77,47 euro, riguardante i regimi forfettari e i contribuenti minimi.
L’importo esatto del bollo è comunicato dall’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere pagato alla fine di ogni trimestre. Le date previste sono: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre, 28 febbraio dell’anno dopo.
L’importo da pagare viene stabilito tenendo conto delle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dunque, è possibile effettuare il pagamento attraverso diverse modalità: addebito su conto corrente postale e/o bancario, inserendo – nella sezione Fatture e Corrispettivi, l’IBAN sul quale viene effettuato l’addebito o usando il modello F24.
La fattura elettronica non è obbligatoria per tutti i possessori di partita IVA. Pertanto, sarà possibile applicare il bollo in formato cartaceo. Il bollo, dunque, dovrà avere la stessa data segnata sulla fattura o una data precedente all’emissione della stessa.
Nel caso in cui si decida di archiviare, in formato digitale, le fatture emesse in modalità cartacea attraverso la conservazione sostitutiva, per il pagamento dell’imposta è necessaria un’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e il pagamento effettuato mediante il meccanismo di saldo e acconto.
Per gli altri documenti fiscali, per i quali è previsto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo, si dovranno tenere presenti le seguenti regole: entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e servendosi del modello F24 indicando “2501” come codice tributo.
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