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Secondo la Corte di Cassazione è legittima l’applicazione dell’imposta di registro del 3% ai verbali di assemblea di una srl che deliberi un finanziamento dei soci verso la società.

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n.31174/2023. La pronuncia ha preso le mosse da una verifica fiscale della Guardia di Finanza in cui è emerso che una società a responsabilità limitata aveva deliberato la sottoscrizione di versamenti a titolo di finanziamento, infruttiferi di interessi, da parte di due soci.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver emesso due avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni in materia di imposta di registro, ha contestato alla società l’omessa registrazione e l’omesso versamento di tale imposta relativamente ai finanziamenti. L’Agenzia aveva infatti qualificato le due operazioni come operazioni di mutuo e di conseguenza aveva applicato l’imposta di registro proporzionale del 3%.

Successivamente la società ha fatto ricorso contro gli atti, sostenendo che i verbali di assemblea non siano suscettibili di essere tassati. Infatti, ad avviso della società, il verbale dovrebbe essere assoggettato ad imposta di registro solamente in caso d’uso.

Dal momento che nessuna scrittura privata era stata sottoscritta a seguito delle delibere e che il finanziamento si era concluso senza formalità al termine delle assemblee sociali, l’imposta non dovrebbe essere dovuta.

contratto
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I precedenti gradi di giudizio

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso asserendo che il verbale di assemblea non costituisce atto a contenuto patrimoniale e di conseguenza non dovrebbe essere soggetto a registrazione nei termini previsti dall’art.9, Parte I della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.

Il giudice d’appello invece aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo quindi dovuta l’imposta di registro.

La Cassazione

Nella sua pronuncia la Suprema Corte ha affermato che la delibera assembleare può sicuramente costituire la fonte dell’obbligazione del singolo socio, ma a patto che l’atto venga redatto con le dovute formalità, e che la tassazione, nel caso di enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci contenuta in un verbale assembleare, è condizionata dalla presenza di tre elementi: esistenza di una compiuta enunciazione, identità di parti tra atto enunciante e atto enunciato e dalla così detta permanenza degli effetti dell’atto enunciato.

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ultimo aggiornamento: 22-12-2023


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