Direttore: Alessandro Plateroti

L’Inps fornisce un aiuto finanziario alle coppie che convolano a nozze: scopriamo meglio come funziona questo assegno!

L’assegno per congedo matrimoniale è erogato in occasione del congedo straordinario concesso per matrimonio civile o concordatario, da utilizzare nei 30 giorni successivi alle nozze.

Non viene erogato a chi contrae solamente il matrimonio religioso e può essere richiesto anche in caso di seconda cerimonia, ma solamente se vedovi o divorziati. Scopriamo insieme come funziona, chi può richiederlo e come fare domanda.

Assegno per congedo matrimoniale: chi può richiederlo?

Tale beneficio spetta a operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario;
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
  • se disoccupati, siano in grado di dimostrare che nei 90 giorni prima del matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi.

L’assegno spetta a entrambi i coniugi che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco come impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Casa Unicas Assegni Famigliari (CUAF).

Assegno per il congedo matrimoniale: a quanto ammonta?

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/sposa-coppia-sposo-mani-1837148/

Per operai e apprendisti, la somma è pari a sette giorni di retribuzione. Dal pagamento giornaliero di detrae la percentuale a carico del lavoratore pari a 5,54%.

Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, si parla di sette giornate di guadagno medio giornaliero e, come per operai apprendisti, anche in questo caso si detrae la percentuale a carico del lavoratore di 5,54%.

Nel caso dei marittimi, la somma ammonta al salario medio giornaliero di otto giorni. Anche in questo caso, si detrae il 5,54% a carico del lavoratore.

Infine, la somma è pari ai giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale, detraendo sempre la percentuale a carico del lavoratore.

Altre informazioni

L’assegno di congedo matrimoniale è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro, fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra retribuzione spettante e importo dell’INAIL a titolo di inabilità temporanea. Inoltre, durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo famigliare.

Tuttavia, l’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria e disoccupazione NASpI. In questi casi, verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale, poiché è la misura più favorevole.

È l’Inps a pagare l’assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o ai richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.

Assegno per congedo matrimoniale: quando e come fare domanda?

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al proprio datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre i 60 giorni dal matrimonio. È necessario unire alla domanda il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati delle nozze rilasciato dall’autorità comunale, oppure la dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio.

I disoccupati e i richiamati agli armi devono presentare domanda online all’Inps entro un anno dalla data di matrimonio. È necessario altresì allegare la dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di disoccupato alla data di matrimonio; la dichiarazione comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio; l’ultima busta paga e, se in possesso, anche la dichiarazione sostitutiva relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio.

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ultimo aggiornamento: 12-05-2019


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