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A chi spetta l’anticipo del TFR? Tutto quello che c’è da sapere sulla cifra che aspetta ai lavoratori italiani.
Il TFR è il trattamento di fine rapporto ovvero la prestazione economica che spetta al lavoratore dipendente, pubblico o privato che sia, nel momento in cui cessa il suo rapporto di lavoro. Qualsiasi sia il motivo della fine del rapporto lavorativo, che si tratti di licenziamento, dimissioni o raggiungimento della pensione, il TFR è una cifra che spetta di diritto ed è una soluzione importante per le famiglie italiane, soprattutto quelle che vertono in difficoltà economiche.
Per chi si trova particolarmente in difficoltà è possibile chiedere l’anticipo del TFR, ovvero il lavoratore può richiedere che la cifra che gli spetterebbe al momento della cessazione del rapporto di lavoro, gli venga erogata prima. Questo può essere un ottimo aiuto per chi si trova al momento in una situazione di grave difficoltà. Ma come funziona questa richiesta? chi può farla e a quanto ammonta l’anticipo?
Come funziona la richiesta per l’anticipo del TFR: un aiuto per le famiglie in difficoltà
Il lavoratore dipendente può richiedere una sola volta nel corso della propria attività lavorativa l’anticipo del TFR. Naturalmente perché gli venga dato devono presentarsi determinate condizioni ed è importante considerare, che l’importo verrà poi detratto una volta cessato il rapporto lavorativo. Ci sono tre diverse motivazioni per cui è possibile richiedere l’anticipo del TFR.
La prima motivazione è l’acquisto di una casa per sé o per i propri figli o l’acquisto di un suolo per costruire un’abitazione. La seconda possibilità è sostenere spese sanitarie per terapie o interventi chirurgici straordinari, regolarmente riconosciuti dall’asl. Il terzo e ultimo motivo sono spese da sostenere nei periodi di fruizione di specifici congedi, per esempio la maternità o la formazione professionale.
Se sono presenti le motivazioni citate, o anche soltanto una, il dipendente ha diritto di ottenere 70% di anticipo del TFR maturato alla data di presentazione della domanda. Per richiederlo bisogna presentare al datore di lavoro il contratto preliminare di vendita, in caso si debba acquistare una casa, la certificazione dell’ASL che attesti la malattia o la terapia, in caso di spese mediche e la domanda con la data di inizio del congedo, in caso di congedo per maternità o per formazione. Possono fare la richiesta soltanto i lavoratori che hanno maturato almeno otto anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. Nello sfortunato caso in cui l’azienda dovesse fallire prima della risoluzione del rapporto del lavoro, il TFR verrà corrisposto dall’INPS, grazie al fondo di garanzia.