Ad ogni casa il suo bonus, e il Superbonus può essere richiesto solo per determinate tipologie di immobile. Vediamo quali sono e quali norme li regolano.
Quando si parla di Superbonus e di ristrutturazione della casa, le prime cose da considerare sono le caratteristiche dell’edificio. Infatti tra i moltissimi edifici a scopo residenziale registrati dall’Istat, i più aderenti alle normative sono le abitazioni monofamiliari e i condomini medio-grandi.
Esistono però altri casi in cui i proprietari vogliono avvalersi del Superbonus per le ristrutturazioni previsto dal Governo. Vediamo quindi di capire in quali situazioni si può richiedere l’eco-bonus al 110% per le ristrutturazioni e quali aspetti finanziari comporta.
Regole per monofamiliari e condomini
Gli edifici per i quali è più semplice chiedere un Superbonus sono gli immobili monofamiliari e i condomini. Infatti nel primo caso, il proprietario può decidere in piena autonomia, dopo aver consultato un tecnico, se e come eseguire una ristrutturazione. L’unico limite imposto è per l’eco-bonus al 110%, per il quale si può agire al massimo solo su due case.
Nel caso del condominio invece è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale, che dovrà anche votare quali lavori eseguire sulle parti comuni. Fanno eccezione gli appartamenti con impianti autonomi o accessi indipendenti con l’esterno. In questi particolari casi infatti, il proprietario può muoversi da solo per richiedere il bonus.
Per tutti gli altri casi i lavori di miglioramento energetico nei singoli alloggi possono essere trainati solo da altri interventi condominiali. Perciò sarà possibile avere il Superbonus sul cambio delle finestre nei singoli appartamenti, solo se verranno eseguiti interventi di miglioramento energetico su tutto il condominio. Il miglioramento di cui si parla però deve essere almeno di due classi di pagella energetica.
Palazzine e villette
Come in tutte le normative, anche in quella che regola Superbonus, sisma ed ecobonus, sono presenti zone grigie. Stiamo parlando delle palazzine e delle villette che contano rispettivamente 2,8 milioni e 2,4 milioni di edifici con un numero di interni da tre a otto.
Proprio questi immobili restano, la maggior parte delle volte, bloccati tra norme e circolari questo perché il Superbonus, interrompendo una consuetudine ormai consolidata, non potrà essere applicato a edifici con più di un’unità e un unico proprietario. Discorso analogo a fatto se le unità sono in comproprietà.
In questi casi sarebbe opportuno sciogliere la comunione, diventando così proprietari di unità separate e costituendo un condominio. Ovviamente solo se non sono presenti unità che abbiano i requisiti per accedere al Superbonus.
Superbonus: gli edifici vincolati
Gli immobili vincolati sono uno dei casi più frequenti nel panorama delle ristrutturazioni per il Superbonus e, molto spesso, si trovano in borghi storici o aree di interesse naturalistico. In questi casi gli interventi trainati sono esclusi, mentre rimane possibile agire con interventi di impatto minore. Così verrà comunque incassato il 110% del bonus.
Tuttavia bisogna ricordare che esistono dei rigidi limiti, ovvero è necessario apportare un vero miglioramento energetico. Lo stesso divieto viene applicato per i divieti dei regolamenti comunali, mentre le case di pregio non sono mai agevolate.
Superbonus: gli aspetti finanziari
Dopo aver chiarito quando e se si ha diritto al Superbonus, è necessario valutare quali sono i lavori da realizzare. In questo particolare caso è fondamentale l’aiuto di un tecnico specializzato per decidere se puntare sul sisma o sull’eco-bonus al 110% e quanto spendere.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, molto probabilmente verrà scelta la cessione del credito alle banche. In questo caso molte imprese cercheranno di offrire lo sconto diretto in fattura, mentre alcuni contribuenti a reddito alto potrebbero incamerare le detrazioni al 110%. così facendo finirebbero per non pagare l’Irpef, o quasi, per corca 5 anni.
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