A complicare la ripartenza dei contenziosi ci sarebbe un contrasto interpretativo sull’applicabilità, relativo anche ai processi civili. Vediamo di cosa si tratta.
Nel Decreto Rilancio sono state inserite anche delle disposizioni relative ai processi civili, per evitare assembramenti durante le udienze, ma questo vale anche per le liti fiscali? Questa è la domanda su cui si sta definendo un vero e proprio scontro interpretativo, incentrato sullo svolgimento delle udienze civile tramite il deposito di memorie scritte. La modalità presentata nel Decreto Rilancio rischia però di ostacolare la ripresa, già complicata, di contenziosi e liti fiscali.
Questa problematica però potrebbe essere facilmente risolta grazie all’introduzione della video-udienza, per la quale però si attende ancora il benestare del Garante per la privacy. Allo stesso tempo i professionisti del settore discutono sull’applicabilità della norma, che potrebbe avere gravi conseguenze sugli stessi contenziosi. Infatti se si dovesse optare per l’uso di documenti scritti, avvocati e magistrati, da sempre favorevoli alla discussione orale, chiederebbero rinvii della trattazione. La conseguenza sarebbe un accumulo dei carichi giudiziari, con un notevole rallentamento delle funzioni.
Liti fiscali: le disposizioni del Decreto
Secondo le disposizioni inserite nel Decreto, per liti fiscali e processi civili, bisogna applicare la stessa norma del Codice Civile. Il tema è quindi se questa norma debba essere letta in modo ampio, ricoprendo tutte le situazioni relative al processo civile, o più restrittivo. Nel secondo caso si farebbe riferimento solo alle norme contenute nel Codice Civile.
Il dibattito si è fatto molto acceso, tanto che gli stessi presidenti delle Commissioni tributarie, nell’espletare le proprie funzioni, non sono riusciti a trovare una linea d’interpretazione comune e uniforme. Proprio per questo motivo il Cpgt, Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sta valutando di mettere a punto delle linee guida uniche per tutte le commissioni. L’intenzione quindi sarebbe quella di sostenere l’applicabilità, sostituendo alla trattazione orale delle liti fiscali il deposito di note scritte.
Applicabilità e inapplicabilità
I sostenitori dell’applicabilità della norma promuovono la teoria che la norma non abbia contenuto autonomo. Questo significa che andrebbe a modificare le disposizione sul contenimento del Coronavirus per quanto riguarda la giustizia civile, penale, tributaria e militare. Ne consegue quindi che la norma su cui si discute varrebbe anche per le liti fiscali e quindi i procedimenti relativi alle Commissioni tributarie.
Dall’altra parte, i fautori dell’inapplicabilità ritengono invece che il contenuto sia autonomo, visto che manca un preciso riferimento ai procedimenti tributari. Perciò la portata della modifica riguarderebbe solo l’ambito civile, regolando la trattazione scritta, le udienze da remoto e il processo telematico. Questo significa che la norma in questione sarebbe in contrasto con la natura eccezionale della disposizione, disponendo quindi il solo ambito civile sia per quello che riguarda:
- trattazioni scritte
- udienze da remoto
- processo telematico
Liti fiscali: il rinvio
Nell’ipotesi in cui un giudice ritenesse applicabile la norma in questione, e quindi la trattazione scritta, la possibile nullità della sentenza è più teorica che pratica. Infatti viene concesso ad ognuna delle parti la possibilità di presentare istanza di trattazione orale, entro 5 giorni dalla comunicazione del procedimento.
Per ora però i giudici si trovano concordi nel rinviare il procedimento, depotenziando almeno temporaneamente il problema. In questo caso però sarebbero i professionisti del Fisco a rimetterci, visto che si vedrebbero rinviare le udienze per diversi mesi.
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