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SpA e Srl sono due tipologie di società molto diverse fra di loro, nella costituzione e nelle finalità. Scopriamone le caratteristiche e le differenze,

Le Spa e Srl sono due società di capitali che divergono molto fra di loro. Iniziamo con le sigle: SpA (o S.p.A.) significa Società per Azioni, mentre SRL (o S.R.L.) indica la Società a responsabilità limitata.

Il Diritto Commerciale definisce le società di capitali forme giuridiche in cui la componente del capitale prevale rispetto all’elemento soggettivo, rappresentato dai soci. Le differenze fra le due società nominate in precedenza risiedono proprio nella modalità di partecipazione dei soci al capitale sociale.

Le società capitali sono formate da tre organi: l’assemblea, che si limita a prendere le decisioni di rilievo; gli amministratori, che gestiscono l’ente e attuano l’oggetto sociale; i sindaci, che controllano e vigilano sugli amministratori.

Cos’è una SpA?

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La Società per Azioni è dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, ossia dalle azioni. Ciò significa che il capitale sociale è frazionato in un certo numero di azioni, che incorpora una quota di partecipazione e di diritti sociali.

I soci di tale entità sono tutti coloro che sono proprietari di una o più azioni. L’autonomia patrimoniale perfetta prevede che il patrimonio della società sia completamente distinto da quello dei soci.

La denominazione “Società per Azioni” è utilizzata, oltre che in Italia, anche in Germania, in Romania e nelle regioni scandinave. Nella maggior parte dei Paesi di lingua neolatina si usa l’espressione Società Anonima. Invece, in Gran Bretagna e negli altri Stati che aderiscono alla common law si utilizza l’espressione “limited company” (Ltd.). Tuttavia, la SpA negli USA viene più spesso chiamata “corporation” (Corp.) o “incorporated company” (Inc.).

Cos’è una Srl?

Secondo il Diritto Commerciale, la Srl è una società di capitali dotata di personalità giuridica che risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. La partecipazione dei soci alla vita di questo tipo di società è maggiore rispetto alle SpA. Le Società a responsabilità limitata sono più flessibili, pertanto si adattano alla costituzione di imprese di medie e piccole dimensioni.

Tale società può essere costituita da un unico socio. È indicata quando si vuole limitare il rischio di impresa tra tutti i soci, ma bisogna tener conto dei maggiori oneri previsti per la sua gestione. Come per la SpA, anche questa società è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali.

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Una società SRL può avere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione. L’assemblea non è obbligatoria, mentre l’esistenza di un organo di controllo è necessaria solo in alcune circostanze previste dalla legge. L’attività di controllo può essere eseguita da un collegio sindacale o da un sindaco unico.

Cosa significa SRLS?

La sigla SRLS indica una Società a responsabilità limitata semplificata. Si tratta di una nuova tipologia di SRL. Questo tipo di società è entrato nell’ordinamento italiano nel 2012. Rispetto alla SRL tradizionale, le principali due differenze sono il costo notarile per la costituzione, ridotto a zero se viene utilizzato il modello standard, e il capitale sociale, che può andare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999,99.

Per il resto, anche se il nome può indurre a pensare altrimenti, non sono previste semplificazioni o agevolazioni in merito agli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e normativi.

Le differenze tra SpA e Srl

La principale differenza fra queste due società è che in quella a responsabilità limitata la posizione dei soci è centrale. Inoltre, il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione (1 quota per socio) che non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di investimento.

Invece, nella SpA il capitale è diviso in azioni che hanno lo stesso valore e ogni azionista può possederne diverse. Inoltre, le Società per azioni prevedono l’esistenza di un organo di controllo obbligatorio, mentre in quelle a responsabilità limitata è facoltativo. Infine, il limite minimo di esistenza per una SpA è di 120.000 euro, mentre per una Srl è di 10.000 euro.

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ultimo aggiornamento: 02-11-2019


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