L’Agenzia delle Entrate ha rinviato la scadenza per il versamento del secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024.
Con la circolare n.31 del 9 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito chi sono i soggetti beneficiari del rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi, normalmente dovuto entro il 30 novembre. A beneficiare di tale deroga sono le persone fisiche, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi. Tra le partite IVA beneficiarie rientrano anche gli imprenditori titolari di imprese familiari o aziende coniugali non gestite in forma societaria. Inoltre, il rinvio si applicherà anche a quei contribuenti che pagano l’acconto IRPEF i un’unica soluzione.
Beneficiari e requisiti
L’art.4 del decreto legge n.143/2023 ha previsto il rinvio dei versamenti al 16 gennaio 2024 per le persone fisiche titolari di Partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel corso del 2022. Oltre alla possibilità di ricorrere alla proroga dei versamenti del secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP e delle imposte sostitutive è prevista anche la possibilità di rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili, dal 16 gennaio al 16 maggio 2024.
Chi può beneficiare del rinvio?
In base a quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate possono beneficiarne:
- i titolari di partita IVA.
- coloro che, con riferimento al periodo d’imposta 2022, abbiano dichiarato compensi o ricavi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Rinvio secondo acconto IRPEF per chi paga in un’unica soluzione
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che possono beneficiare del rinvio anche coloro che, in possesso dei requisiti sopraindicati, sarebbero tenuti a versare l’acconto delle imposte sui redditi in un’unica soluzione sulla base di quanto risulta da modello Redditi PF 2023.
Chi deve pagare entro il 30 novembre?
Il rinvio non del secondo acconto non comprende le somme dovute a titolo di contributi INPS e premi INAIL, pure in presenza di tutti i requisiti indicati.
Sono poi esclusi dall’ambito di applicazione della norma:
- Le persone fisiche non titolari di Partita IVA; ad esempio i soci (non titolari di partita IVA) di società di persone o capitali i cui redditi sono stati ad essi imputati in forza del principio di trasparenza, in base a quanto stabilito dall’art.5 e 116 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22 dicembre 2022.
- Le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno d’imposta 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi di ammontare superiore a 170.000 euro.
- I soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con riferimento alle imprese familiari o alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, il rinvio non comprende i collaboratori familiari e i coniugi dei titolari delle imprese che non siano titolari di Partita IVA.
Individuazione del limite soglia di 170.000 euro
Per quanto concerne il limite dei 170.000 di ricavi o compensi per poter usufruire del rinvio, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in caso di titolari di Partita IVA che esercitano più attività con diversi codici ATECO, si renderà necessario sommare ricavi e compensi delle diverse attività esercitate.
Uguale regola deve essere applicata nell’ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa: sarà sempre necessario sommare i ricavi e i compensi delle attività svolte.
Le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (allevamento, agriturismo ecc.) possono usufruire del rinvio se nel 2022 siano stati anche titolari di reddito d’impresa e in luogo dei ricavi bisognerà considerare l’ammontare del volume di affari, che viene indicato nel campo VE50 della dichiarazione IVA 2023, o, per i contribuenti esonerati, l’importo del fatturato 2022.
Nel caso invece di soggetti che abbiano altre attività commerciali o di lavoro autonomo, bisogna tenere conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della Partita IVA.